L’Azienda porta in deduzione dall’IRES dovuta l’intera quota accantonata ogni anno godendo di un risparmio fiscale non indifferente.
Gli Amministratori, invece, al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro incassano un capitale soggetto a tassazione separata, come per il TFR.
Il conferimento del TFR pregresso è possibile solo attraverso un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro che acconsente al versamento delle quote al fondo pensione. Chi lavora presso un’azienda con più di 50 dipendenti può trasferire al fondo pensione solo il TFR maturato fino al 2006, mentre le quote maturate dal 2007 rimangono accumulate presso il Fondo di Tesoreria INPS.
Solitamente il beneficiario di una polizza è una persona fisica ma non è una prassi esclusiva. Ci sono casi di polizze sottoscritte in favore di un ente benefico, di una ONLUS e anche di persone giuridiche.
La normativa italiana in materia è molto chiara. Il Codice Civile, all’articolo 1882, stabilisce che una persona giuridica può essere il soggetto contraente e il beneficiario di una polizza vita. Dunque un’azienda può decidere di sottoscrivere una polizza in qualità di contraente per proteggersi dall’eventualità della perdita di risorse umane preziose (Key Men). Allo stesso modo una persona fisica può definire una polizza vita in favore della banca con cui ha sottoscritto un mutuo (TCM).
L’assicurazione sulla vita è una polizza che permette di garantire ai propri cari un capitale in caso di decesso e può coprire l’invalidità totale permanente dell’assicurato.
È pensata per garantire ai componenti della famiglia il tenore di vita abituale, anche qualora venisse a mancare il principale portatore di reddito all’interno del nucleo familiare. Una tipologia di polizza vita è la Temporanea caso morte o TCM che è valida per un determinato periodo di tempo.
In generale, sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.
L’importo complessivamente detraibile è pari a:
- 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente
- 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Un’assicurazione sanitaria è una polizza che copre le spese sostenute nella sanità privata in caso di malattia o infortunio. È una copertura facoltativa, che viene scelta in tutti quei casi in cui si preferisca avere un’alternativa rispetto alla sanità pubblica, o per tutelarsi da eventuali imprevisti e problemi di salute in caso di viaggi.
L’assicurazione obbligatoria professionale è una soluzione che tutela il libero professionista dal rischio di subire una richiesta di risarcimento danni. Si tratta di una tutela utilizzata per prevenire danni economici di rilevante entità legati all’attività svolta.
Se il contratto è “con tacito rinnovo” occorre inviare una lettera raccomandata (per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è sufficiente un fax) all’Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto o alla sede Italiana Assicurazioni, nei tempi indicati nelle condizioni generali di assicurazione.
Il questionario di adeguatezza è un questionario volto a verificare che la proposta che stai acquistando sia adeguata alle tue esigenze assicurative e la sua compilazione è obbligatoria per anche per la vendita sul nostro sito. Le domande che ti saranno proposte in fase di acquisto della polizza sono relative alle tue esigenze assicurative.
Se queste dovessero presentare delle incongruenze con la composizione del prodotto che stai acquistando, visualizzerai un apposito messaggio online e potrai scegliere di modificare la proposta o di proseguire ugualmente.
Le assicurazioni sulla vita svolgono un’importante funzione anche in ambito aziendale. In questi casi infatti esse permettono di dare continuità al business in caso di assenza degli uomini chiave dell’azienda (si pensi ad esempio a un amministratore, o al ruolo di un creativo in agenzie di pubblicità, moda ecc..).
Queste polizze vita aiutano inoltre la tua azienda a evitare quelle discontinuità legate al cambiamento nell’assetto proprietario causate dal decesso di uno dei soci (si possono assicurare in modo “incrociato” le quote, in modo da poterle riacquistare dagli eredi).
La designazione del beneficiario può essere fatta dal contraente al momento dell’adesione, o anche in un secondo momento tramite comunicazione scritta alla compagnia di assicurazione. Il beneficiario può inoltre essere nominato tramite testamento e può essere revocato dal contraente a meno che il beneficiario non abbia già espresso la volontà di avvalersi del beneficio.
Il contraente, da parte sua, può designare un beneficiario e rinunciare per iscritto al potere di revoca: anche in questo caso la revoca non sarà più possibile dal momento in cui il beneficiario avrà dichiarato di volersi avvalere del beneficio. In caso siano designati più beneficiari, il contraente può indicare in che percentuale la compagnia dovrà versare la somma assicurata a ciascuno di essi.
Nelle polizze vita il contratto di assicurazione è preceduto da una proposta di assicurazione, ovvero una richiesta, su modello predisposto dalla compagnia di assicurazione, con la quale il contraente chiede alla compagnia di valutare e accettare il rischio legato alla vita dell’assicurato.
Questo processo dà quindi luogo a una fase preliminare, durante la quale il contraente può avvalersi della facoltà di revocare la suddetta proposta. La revoca si intende effettiva nel momento in cui la compagnia comunica l’avvenuta accettazione della stessa. Se invece le parti hanno sottoscritto il contratto, il contraente può comunque esercitare il diritto di recesso dal contratto di assicurazione, entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui è stato informato della sua conclusione.
Il contraente è il soggetto che stipula la polizza, ovvero colui che assume l’obbligo di pagamento del premio nei confronti della compagnia di assicurazione, e sul quale gravano tutti gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Molto spesso, ma non sempre, il contraente coincide con l’assicurato. Quest’ultimo è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l’assicurazione (polizze vita e infortuni), o che viene sollevato dalle conseguenze economiche di un sinistro (polizza per danni alle cose e responsabilità civile).
Solo per le polizze vita caso morte, l’assicurato deve sottoscrivere il contratto di assicurazione qualora sia una persona diversa dal contraente. L’assicurato inoltre non può essere una persona giuridica, e non può essere modificato per tutta la durata del contratto. Il beneficiario è invece il soggetto che trae vantaggio dall’assicurazione, e che non sempre coincide con l’assicurato, ad esempio: il beneficiario di una polizza vita caso morte può essere il coniuge, un altro familiare o un soggetto terzo scelto dal contraente.
Spetta comunque al contraente designare il beneficiario per la polizza sottoscritta, con una dichiarazione che può avvenire al momento della stipula del contratto o anche in un secondo momento, tramite comunicazione scritta alla compagnia di assicurazione o anche tramite testamento. Se hai altri dubbi sulla terminologia utilizzata, puoi utilizzare il glossario dei termini che trovi sul nostro sito per avere chiarimenti.
Il welfare aziendale garantisce un’ottimizzazione del vantaggio fiscale non solo per i dipendenti, ma anche per datori di lavoro e imprese.
Per il dipendente, il principale vantaggio del welfare aziendale sta nel fatto che il valore dei beni e servizi ricevuti nell’ambito del piano offerto dal datore di lavoro “non fa reddito”, ed è quindi completamente detassato. Ciò significa che non si cumula con l’imponibile Irpef, né con il reddito su cui vengono calcolati i contributi previdenziali.
Per il datore di lavoro, il vantaggio è speculare e consiste nella possibilità di dedurre tutti i costi dei servizi offerti ai dipendenti dall’imponibile del reddito di impresa.